martedì 16 luglio 2013

L’INCOMPATIBILITÀ TRA AVVOCATO E PARLAMENTARE

G
entilissimo dottor Augias ho letto con molto interesse la lettera del Signor Emilio Castano sull’attività di par-lamentare svolta dall’avvocato Niccolò Ghedini. Occorre precisare, a complemento di quanto sostiene il
lettore e lei stesso nella sua risposta, che gli avvocati che sono anche parlamentari, non possono esercitare
la professione durante il mandato, ai sensi dell’articolo 3 del Regio decreto legge del 27 novembre 1933 numero
1578 (cosiddetta legge professionale). Tale articolo prevede, tra l’altro, che l’esercizio della professione di avvoca-to è incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato. Alla luce di
quanto sopra esplicitamente previsto dalla legge non si capisce come detti avvocati parlamentari continuino ad
esercitare tranquillamente la professione.
Giulio Riccio — giulio.riccio46@gmail.com
L’INCOMPATIBILITÀ TRA AVVOCATO E PARLAMENTARE
I
l lettore ricorda che in effetti esiste anche la legge. Si
tratta del Regio decreto legge del 27 novembre 1933,
numero 1578, successivamente (22 gennaio 1934)
convertito in legge. Trascrivo quasi integralmente l’ar-ticolo 3 per dimostrare con quanta precisione le leggi
venivano concepite in quegli anni. Infatti si stabilì: «L’e-sercizio delle professioni di avvocato [e di procuratore]
è incompatibile con l’esercizio della professione di no-taio, con l’esercizio del commercio in nome proprio o
in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque
culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornali-sta professionista, di direttore di banca, di mediatore,
di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di
appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica
fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato
di gestioni esattoriali». Ed eccoci al punto che interessa
il nostro caso: «È anche incompatibile con qualunque
impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio
dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzio-ni pubbliche di beneficenza, della Banca d’Italia, del
gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato,
della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi al-tra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a
tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Co-muni. È infine incompatibile con ogni altro impiego re-tribuito, anche se consistente nella prestazione di ope-ra di assistenza o consulenza legale, che non abbia ca-rattere scientifico o letterario». Sono previste delle ec-cezioni che però qui non interessano. Non riesco, da
profano, a capire bene se si parla di membri del parla-mento o solo di addetti a «impieghi e uffici». Sarebbe in-teressante sapere se l’ordine degli avvocati s’è mai po-sto il problema e se, anche a prescindere dalla legge, s’è
mai espresso sulla liceità di conciliare la doppia funzio-ne di parlamentare e di avvocato

Nessun commento:

Posta un commento